PARTE PRIMA
Denominazione - Sede - Scopo
Art.1
E' costituita l'Associazione Nazionale dei Ragionieri degli Enti Locali. La sua sigla è A.R.D.E.L.
Art.2
La sede dell'Associazione, per motivi operativi, é nella città in cui ha il suo ufficio il Presidente.
Art.3
L'Associazione ha le seguenti finalità:
a) curare gli interessi funzionali della categoria;
b) promuovere provvedimenti legislativi atti a definire con chiarezza la figura giuridica, la responsabilità e le attribuzioni del Ragioniere degli Enti locali;
c) curare lo scambio di idee e proposte tra i vari soci per il perfezionamento della categoria;
d) curare a mezzo di appositi organi di stampa e mediante periodici convegni e incontri l'informazione tecnica per tutti i soci;
e) curare la consulenza e l'assistenza professionale tra gli iscritti;
f) collaborare al governo della cosa pubblica, prospettando al potere decisionale proposte e soluzioni alternative ai problemi tecnico-economici e finanziari che investono gli Enti locali.
Art.4
L'Associazione è apolitica, apartitica e non persegue fini sindacali.
Art.5
L'Associazione non ha personalità giuridica, non persegue fini di lucro né svolge attività commerciali o di impresa e, pertanto, non é soggetta all'imposta sulle persone giuridiche, a termini del combinato disposto degli artt.2 e 20 del D.P.R. 29-9-1973 n.598
PARTE SECONDA
Soci
Art.6
Possono iscriversi all'Associazione, senza alcuna formalità, i ragionieri degli Enti locali che ne facciano domanda e si impegnino a versare la quota associativa annuale, che viene determinata dal Consiglio Direttivo per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione.
Art.7
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o morosità.
Art.8
Il socio posto in quiescenza dalla propria Amministrazione, rimane nell'Associazione in qualità di socio onorario e non é più tenuto a versare la quota sociale.
PARTE TERZA
Presidenza e Consiglio Direttivo
Art.9
L'Associazione é retta dal Presidente Nazionale, eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci, e da un Consiglio Direttivo composto da 22 Consiglieri, di cui 19 eletti dall'Assemblea dei Soci per rappresentanza Regionale come segue: Piemonte e Val D'Aosta (2); Lombardia (2); Veneto, Trentino e Friuli (2); Liguria e Toscana (2); Emilia Romagna e Marche (2); Lazio e Umbria (2); Campania, Abruzzo e Molise (2); Puglia, Calabria e Basilicata (2); Sicilia (2); Sardegna (1). Gli altri 3 Consiglieri sono nominati dal Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza.
Il Presidente Nazionale ed i componenti il Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere revocati anticipatamente con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci adottata con la maggioranza dei due terzi dei presenti votanti.
Art. 10
Il Presidente Nazionale e i componenti il Consiglio Direttivo che cessano dal servizio attivo restano in carica sino alle successive elezioni.
Art. 11
Possono entrare a fare parte del Consiglio Direttivo, con la qualifica di Consigliere Aggiunto, i dirigenti di Ragioneria dei Comuni capoluogo di Regione che non siano stati eletti o cooptati fra i consiglieri effettivi.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo nuovo eletto, nella sua prima adunanza, nomina nel suo seno un Vice Presidente Nazionale e cinque Vice Presidenti Delegati: per l'Italia del Nord Ovest (Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia), per l’Italia del Nord Est (Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia), per l’Italia Centro Nord (Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio), per l’Italia Centro Sud (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania), per l'Italia Meridionale e Insulare (Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).
Nomina, ancora, su proposta del Presidente Nazionale, il Consigliere Segretario, e ove questi non sia un componente del Consiglio Direttivo vi entra a far parte di diritto.
Su proposta del Presidente Nazionale può essere nominato anche un Segretario Amministrativo, con rango di Consigliere.
Art. 13
Per particolari benemerenze nei confronti delle finalità istituzionali dell'Associazione, il C.D. può nominare Consiglieri onorari fra i non soci o fra i soci onorari. I Consiglieri onorari partecipano alle sedute del C.D. con voto consultivo.
Analogamente può nominare soci onorari.
I soci onorari tutti non partecipano alla elezione del C.D.
I Consiglieri onorari, come sopra nominati, possono essere confermati dai successivi Consigli Direttivi.
Il Presidente, il Vice Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale, cessati dalla carica assumono di diritto la qualità di Consiglieri onorari.
Art. 14
Il C.D. é convocato dal Presidente autonomamente o su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 15
I Consiglieri i quali senza giustificato e valido motivo si assentano per tre sedute consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, sono sospesi dalla carica sociale sino alla prima Assemblea utile dei soci, alla quale sarà proposta la dichiarazione di decadenza.
Art. 16
Il Presidente Nazionale, e in sua assenza o per sua delega il Vice Presidente Nazionale, rappresenta l'Associazione e assume tutti i diritti e doveri conseguenti alla carica, con particolare riferimento a quelli organizzativi e finanziari, in rappresentanza dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del C.D.
PARTE QUARTA
Assemblea
Art. 17
I soci sono convocati in Assemblea in occasione del Convegno Nazionale di Studi, che viene promosso annualmente dal C.D.
I soci possono auto convocarsi in assemblea straordinaria previa richiesta formale dei due terzi degli iscritti, da indirizzare al Presidente, sia per le finalità previste dal comma due dell’art. 9, sia per modifiche delle norme statutarie, sia per le finalità contenute nell’art. 17.
Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, convoca l’assemblea straordinaria entro un mese dalla formale richiesta.
Art. 18
L'Assemblea approva annualmente la relazione organizzativa del Presidente Nazionale e il conto di cassa dell'anno precedente, nelle risultanze riepilogative esposte dal Consigliere Segretario.
L'Assemblea elegge con cadenza triennale, e con le modalità di cui al Regolamento allegato allo Statuto Sociale, il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera le modifiche allo Statuto Sociale.
Le deliberazioni assembleari sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito all'articolo 9 per la revoca anticipata del Consiglio Direttivo.
PARTE QUINTA
Istituzioni periferiche
Art. 19
In seno all'Associazione possono essere costituite sezioni regionali e sezioni provinciali. La disciplina delle sezioni avviene mediante protocollo aggiuntivo, approvato dal C.D., le cui norme non possono contrastare con quelle del presente Statuto.
PARTE SESTA
Scioglimento
Art. 20
L'Assemblea dei soci, con deliberazione approvata con i voti favorevoli dei 2/3 degli iscritti, può chiedere lo scioglimento dell'Associazione.